Regolamento

REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI GORO

ARTICOLO 1. Oggetto del Regolamento e sua pubblicità

1.1 Il presente Regolamento disciplina l’uso e la gestione del Porto Turistico di Goro, ed è redatto in conformità al Codice della Navigazione, Leggi e disposizioni correlate, nonché alla Concessione Numero 825, alla Concessione Repertorio 836 ed al Contratto Provincia di Ferrara/ Gestore. 1.2. Il Regolamento è depositato presso la Capitaneria di Porto e presso la Direzione del Porto, ove sarà consultabile negli orari di apertura.

ARTICOLO 2. Ambito di applicazione e affidamento della Gestione

2.1. Le disposizioni qui di seguito contenute sono obbligatorie per tutti gli Utenti, disciplinano e coordinano le attività portuali, marittime e terrestri svolte all’interno del Porto. 2.2. Gli Utenti sono tenuti all’osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente regolamento, il quale è dagli Utenti stessi accettato per il semplice fatto che essi accedano al Porto e ne utilizzino i Servizi.

2.3. Il Concessionario ha individuato un soggetto terzo che riveste la qualifica di Gestore, il quale a sua volta può avere uno o più Affidatari per lo svolgimento delle attività di gestione portuale.

ARTICOLO 3. Rinvii e definizioni

  1. Ai fini interpretativi del presente Regolamento, si fa espresso rinvio all’Allegato 1 ove sono riportati i termini qui ricordati. ARTICOLO 4. Servizi offerti 4.1. I Servizi offerti sono:
  2. ormeggio di natanti o imbarcazioni da diporto e/o da lavoro
  3. controllo sicurezza e tenuta degli ormeggi;
  4. assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio alle imbarcazioni e natanti;
  5. pulizia dello specchio acqueo interno al Porto;
  6. pulizia delle aree a terra del Porto e raccolta rifiuti;
  7. servizio sorveglianza antincendio mediante apposito impianto idrico ed estintori brandeggiabili e/o a carrello;
  8. fornitura acqua;
  9. fornitura energia elettrica a richiesta ed a carico dei richiedenti compatibilmente con l’impianto esistente;
  10. varo ed alaggio imbarcazioni mediante gru
  11. Cantiere navale per lavori di manutenzione imbarcazioni;
  12. Interventi di emergenza e operazioni di rimorchio, limitatamente alle capacità tecniche dei propri mezzi;
  13. Servizi igienici a disposizione degli Utenti;
  14. Aree parcheggio veicoli ;
  15. Aree dedicate allo stallo a terra per imbarcazioni;
  16. vigilanza notturna anche mediante semplice utilizzo di impianto di videosorveglianza;
  17. segnali marittimi;
  18. Illuminazione del Porto
  19. Servizio info-meteo
  20. Bar-ristorante

4.2. I servizi elencati sopra verranno erogati sia a pagamento sia gratuitamente, a seconda del tipo di servizio e comunque ad esclusiva discrezione del Gestore. 4.3. Ferme restando le competenze della Autorità Statali, l’applicazione e l’osservanza del presente Regolamento, nell’ambito del Porto, vengono controllate dal Concessionario, anche attraverso il Gestore e/o altri Affidatari, pertanto chiunque si trovi nell’ambito del Porto deve attenersi alle disposizioni impartite da detto personale, al fine dell’osservanza delle norme suddette, in particolare secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Porto. 4.4. Sono espressamente esclusi dal doversi prestare, i seguenti Servizi: – deposito e/o custodia delle Unità e/o dei beni lasciati a bordo dagli Utenti, ovvero lasciati incustoditi nel Porto;

– Servizio di rifornimento carburanti, reperibile presso il porto peschereccio antistante. 4.5. I Servizi di gestione del Porto (e la sua conseguente funzionalità) potranno essere erogati in forma ridotta fino al termine dei lavori inerenti l’adeguamento di alcune strutture portuali e nelle more dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e sviluppo delle strutture portuali. In tal caso gli Utenti non potranno sollevare eccezioni in merito. 4.6. Il Concessionario, il Gestore e/o i suoi affidatari sono l’unico soggetto legalmente legittimato a rendere i Servizi ed a riscuotere le Tariffe. 4.7. La Direzione del Porto, in caso di morosità, potrà sospendere la somministrazione sino all’adempimento da parte dell’Utente. Quest’ultimo dovrà essere preavvertito per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite comunicazione via fax o mail (posta elettronica) o telegramma.

ARTICOLO 5. Limiti alla responsabilità del Concessionario, del Gestore e dei loro Affidatari

5.1. La Concessionaria, il Gestore e/o i loro Affidatari non è responsabile per i danni eventualmente causati agli Utenti da altri utenti e/o terzi. 5.2. La Concessionaria, il Gestore e/o i loro Affidatari non è responsabile e non risponde quindi per furti che dovessero verificarsi nell’ambito del Porto, sia a bordo delle Unità sia a bordo dei Veicoli degli Utenti

5.3. La Concessionaria, il Gestore e/o i loro Affidatari non è responsabile e non risponde di furti di unità da diporto, veicoli e/o altri beni o parti di essi. 5.4. In ossequio anche a quanto sopra riportato al punto 4.3., non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1776 e seguenti del Codice Civile, ai rapporti tra la Concessionaria, il Gestore e/o i loro Affidatari e gli Utenti.

5.5. Nel caso vengano realizzati lavori di ampliamento, sviluppo, manutenzione straordinaria etc. etc., i Servizi possono essere offerti in maniera ridotta senza che questo dia diritto a riduzione del prezzo corrisposto dagli Utenti.

ARTICOLO 6. Modifiche al Regolamento ed alle Tariffe

Il presente Regolamento potrà essere modificato, integrato ovvero sostituito qualora questo sia utile al miglioramento dei Servizi, dei risultati di gestione e della sicurezza portuale.

ARTICOLO 7. Direzione del Porto

7.1. La conduzione tecnica del Porto è affidata ad un responsabile che assume la denominazione di Responsabile del Porto, anche coadiuvato da appositi Affidatari. 7.2. Il responsabile del Porto vigila ed adotta i provvedimenti necessari a garantire l’osservanza del presente Regolamento.

A tal fine, dopo aver informato i competenti organi societari, può disporre l’allontanamento dal Porto delle Unità il cui Armatore o Comandante si sia reso responsabile di una o più gravi infrazioni, previa contestazione scritta all’interessato. 7.3. Il Responsabile del Porto impartisce gli ordini e le direttive che gli Affidatari rispettano nell’esecuzione delle loro opere, ordini e direttive cui essi sono espressamente tenuti a rispettare.

7.4. Gli Utenti sono soggetti al rispetto delle direttive impartite dal Responsabile del Porto ovvero dagli Affidatari che ne eseguono, per l’appunto, ordini e direttive, oltre che naturalmente al rispetto del Regolamento nel suo insieme. Gli Affidatari potranno dare opportune disposizioni agli Utenti ed ai fornitori di servizi che svolgano opere e servizi nell’ambito del Porto ai fini del rispetto delle direttive e degli ordini del Responsabile del Porto.



ARTICOLO 8. Responsabilità ed obblighi dell’Utente

8.1. L’Utente è tenuto al rispetto della Legge, del Regolamento e delle direttive, ordini e/o disposizioni a lui date dal Responsabile del Porto, anche attraverso i suoi Affidatari, nonché allo specifico rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione contenute sia nel Codice della Navigazione vigente sia nelle Ordinanze emesse dalla Capitaneria. 8.2. L’Utente è altresì tenuto al rispetto delle norme sul regime amministrativo delle imbarcazioni e/o delle navi, dei regolamenti doganali e di polizia e delle norme sulla circolazione stradale.

8.3. L’Utente è responsabile sia civilmente sia penalmente per le conseguenze del suo comportamento sia attivo sia omissivo. Altresì è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a proteggere i propri beni da eventuali furti, danneggiamenti ed eventi similari. L’Utente è obbligato ad assicurare la propria Unità per responsabilità sia civili sia contro i rischi derivanti da incendi. Egli sarà obbligato ad esibire la prova della sua assicurazione a semplice richiesta della Direzione del porto, che potrà chiederne integrazione di valore qualora la ritenga inadeguata.

Qualora manchi la detta assicurazione ovvero sia inadeguata, la Direzione del porto potrà negare l’accesso in porto all’Unità. 8.4. Obbligo di comunicazione di assenza. L’Utente è tenuto a comunicare alla Direzione del Porto la propria assenza dall’ormeggio qualora essa si protragga oltre le ore 48 consecutive.

L’Utente deve altresì comunicare alla Direzione del Porto il proprio rientro qualora questo avvenga dopo le ore 22.00. Gli Utenti che lascino definitivamente il Porto devono preventivamente comunicarlo alla Direzione del Porto. L’Utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione, che dovrà essere sempre assicurata con idonea assicurazione contro la responsabilità civile, come meglio infra specificato.

ARTICOLO 9. Tariffe e pagamento dei servizi

9.1. Le Tariffe applicate per l’erogazione dei Servizi a pagamento sono quelle stabilite dal Concessionario, dal Gestore e/o da suoi Affidatari, pubblicate nelle forme comuni. 9.2. Il pagamento dei servizi che non siano gratuitamente messi a disposizione dalla Concessionaria, dal Gestore e/o i loro Affidatari, sarà regolato nella Tariffa.

ARTICOLO 10. Caratteristiche e dimensioni degli ormeggi

10.1. Alla data di pubblicazione del presente regolamento nel Porto sono presenti 367 ormeggi, dei quali il 10% viene messo a disposizione delle Unità in transito. 10.2. Il piano degli ormeggi è quello approvato nel piano di sviluppo e gestione alla base della Concessione Numero 825 e Concessione Repertorio 836.

ARTICOLO 11. Navigazione nell’ambito portuale.

11.1. Competente ad autorizzare l’ingresso in Porto è solo ed esclusivamente la Direzione del Porto e/o l’Autorità Marittima. 11.2. L’entrata in Porto è autorizzata solo alle Unità che siano in condizioni di navigabilità, cioè quelle che siano in condizioni tali da poter effettuare la navigazione e le manovre corrispondenti al modello dell’Unità stessa.

11.3 in caso di difficoltà e/o avaria dovranno chiedere l’ausilio della Direzione del Porto, la quale limitatamente ai mezzi di cui dispone, fornirà l’assistenza possibile, anche attraverso Affidatari. 11.4. Ferme restando le disposizioni generali delle norme per prevenire gli abbordi in mare, nonché quelle particolari dettate dall’Autorità Marittima per quanto concerne il diporto pubblico, nel Canale di accesso e nei Canali di manovra, durante le manovre di entrata e uscita dal Porto, le Unità devono:

  1. seguire la mezzeria del Canale di accesso;

  2. tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre Unità;

  3. rispettare le distanze di sicurezza pari ad almeno 1,5 volte la propria lunghezza, in caso di rotta uguale;

4. Mantenere una velocità non superiore a tre nodi sino al Canale di accesso e comunque non superiore a quella di sicurezza, intesa come velocità cui deve procedere una Unità per poter agire in maniera appropriata ed efficiente per poter evitare collisioni e per potersi arrestare entro una distanza adeguata alle condizioni del momento;

  1. mantenere la velocità imposta dall’Autorità marittima anche nel canale di collegamento al mare;

  2. dare precedenza alle Unità in uscita.

11.5. E’ fatto espresso divieto a tutte le navi, imbarcazioni, natanti ed alle tavole a vela di navigare nell’Area portuale ed a meno di metri 300 dall’Imboccatura del Porto, con la sola propulsione velica. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica che non possano procedere a remi, si dovrà dare comunicazione alla Direzione portuale ed attendere istruzioni. 11.6. Tutte le manovre eseguite all’interno del Porto devono esserlo in osservanza alle disposizioni impartire dalla Direzione del Porto, la quale potrà sempre disporre la movimentazione delle Unità e gli spostamenti di ormeggio, per ragioni di sicurezza e/o emergenza, per ragioni legate alla esecuzione di lavori nell’Area portuale e per qualsivoglia ragione organizzativa ed operativa del Porto. In caso di assenza dell’Armatore e/o dell’Utente, il Concessionario, il Gestore e/o suoi Affidatari, come anche in caso di rifiuto ad eseguire le disposizioni impartite dalla Direzione del Porto, questa potrà provvedere, sotto la propria responsabilità, ad effettuare le manovre richieste, potendo poi recuperarne il costo dall’Armatore e/o Utente stesso. Le operazioni di rimorchio sono consentite solo in caso di comprovata situazione di emergenza, operazioni che saranno comunicate e richieste prima di effettuarle, alla direzione del Porto. 11.7. L’Utente è tenuto, al suo primo arrivo, ad esibire, oltre alla documentazione di riconoscimento personale, quella dell’Unità da ormeggiare e la sua assicurazione. 11.8. La Direzione del Porto provvederà alla misurazione del natante/imbarcazione, secondo il metodo del Fuori tutto, in seguito provvederà all’assegnazione del posto barca. La lunghezza dell’Unità potrà essere solo dichiarata dall’Utente. La direzione del porto si riserva di effettuare la misurazione della reale lunghezza dell’Unità, anche e solo successivamente. In caso di verifica successiva, il Concessionario, il Gestore e/o suoi Affidatari potranno chiedere l’adeguamento alla tariffa superiore qualora la lunghezza sia superiore a quanto dichiarato dall’Utente.

Articolo 12. Norme relative agli ormeggi ed uso del posto barca.

12.1 I posti barca sono contrassegnati con lettera indicante il pontile o banchina e con numero progressivo. 12.2.I dati dell’Utente, dell’Armatore e quelli relativi alle Unità sono registrati negli appositi Contratti di Ormeggio e relative schede cliente. 12.3 Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione dei dati forniti alla Direzione del Porto e non può fruire che del posto a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, previo avviso inviato all’Utente od ai suoi dipendenti, la Direzione del Porto provvederà a rimuovere l’imbarcazione con proprio personale a spese del soggetto inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti dei corrispettivi previsti per l’occupazione dell’ormeggio cui sarà trasferita l’unità. 12.4. E’ assolutamente proibito lo scambio degli ormeggi tra gli assegnatari, a meno di specifica autorizzazione scritta rilasciata dalla Direzione. 12.5. In caso l’utente preveda di lasciare l’ormeggio per un periodo superiore a 48 ore, lo stesso è tenuto a darne comunicazione alla Direzione del Porto indicando data ed ora di partenza, data di previsto rientro. La Direzione del porto potrà utilizzare l’Ormeggio durante l’assenza dell’Utente, senza dover a questo corrispondere indennità o altro per il suo sfruttamento.

ARTICOLO 13. Modalità di ormeggio in ambito portuale.

13.1. E’ vietato a tutte le Unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore.

13.2. Le Unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte ed alle catenarie appositamente predisposte ed i Comandanti sono responsabili di ogni danno arrecato alle stesse. 13.3. Ogni Unità deve essere ormeggiata utilizzando, sia a prora sia a poppa, le cime fornite dallo stesso armatore, idonee ed efficienti per l’ormeggio alle bitte.

13.4. L’Utente è responsabile del corretto uso dell’impianto d’ormeggio fornito dal Concessionario, dal Gestore e/o suoi affidatari. 13.5. Devono essere posti in opera parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell’unità ed in numero sufficiente per evitare danni alle altrui unità ed alla propria, come anche alle strutture del Porto.

13.6. E’ vietato mantenere sporgenze oltre il bordo. 13.7. L’ormeggio di fianco c.d. “all’inglese” è ammesso solo previa autorizzazione della Direzione del Porto. 13.8. In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere retratta o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente retratta. Nelle ore notturne le passerelle devono essere convenientemente illuminate, oppure completamente retratte. 13.9. La Direzione del Porto può disporre d’ufficio il rinforzo degli ormeggi e/o dei parabordi, laddove ritenuti inidonei, con addebito delle spese sostenute a carico dell’Utente.

ARTICOLO 14. Collaborazione.

L’Utente, il suo Equipaggio od il Custode di un’unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre Unità e non possono rifiutarsi di adottare tutte le misure ritenute necessarie per facilitare i movimenti delle altre imbarcazioni. La Direzione del Porto potrà autorizzare suoi collaboratori, dipendenti e/o Affidatari a salire a bordo delle Unità per motivi di sicurezza, oltre che per qualsiasi verifica ritenuta necessaria dalla Direzione del Porto stessa.

ARTICOLO 15. Stazionamento in sicurezza.

15.1. Tutte le Unità che entrano in Porto devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni emanate dalle Autorità competenti. 15.2. La Direzione del Porto, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano eseguite ispezioni a bordo delle Unità da parte degli Enti competenti.

15.3. Prima di assentarsi dal Porto, in particolare per periodi di lunga durata, gli Utenti che lasciano la propria unità all’ormeggio, devono assicurarsi che i cavi siano in condizioni di perfetta efficienza; devono altresì lasciare il loro recapito telefonico e quello di un eventuale Custode. 15.4. Qualora un’Unità si trovi in stato di abbandono, sia soggetta ad un possibile affondamento o possa causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, sarà avvisato immediatamente l’Utente o l’eventuale Custode affinché venga eliminato l’inconveniente.

Se questi non provvedono entro i termini stabiliti, o comunque in caso di urgenza, l’unità sarà tirata a secco a spese dell’Armatore o dell’Utente possessore, senza pregiudizio alcuno per qualsiasi azione nei suoi confronti. 15.5. E’ vietato eseguire il carenaggio mediante sbandamento dell’unità. 15.6. E’ vietato far girare le eliche con l’Unità ormeggiata. E’ vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali e/o quelli ausiliari per riscaldamento e/o prove e/o ricarica batterie e, in ogni caso, non prima delle ore 9:00 e non dopo le ore 20:00.

Qualora la Direzione autorizzi il mantenimento in moto dei motori principali l’Unità deve essere munita di flaps per lo scarico delle acque di raffreddamento, in modo da evitare la loro proiezione verso altre unità.

ARTICOLO 16. Manutenzione degli impianti d’ormeggio.

16.1. Nel caso in cui il Concessionario, il Gestore e/o suoi Affidatari disponga, la manutenzione degli impianti di ormeggio o altri lavori subacquei, la Direzione del Porto provvederà alla corretta segnalazione di eventuali ostacoli alla navigazione e/o al traffico terrestre.



Qualora necessario, la Direzione del Porto provvederà a spostare altrove le Unità e/o i Veicoli in posizione di intralcio alle operazioni programmate.

ARTICOLO 17. Affondamento dell’unità.

Qualora un’unità affondi all’interno dello specchio acqueo del Porto, dell’avamporto o nelle vicinanze di questo, il proprietario (sia esso Armatore, Utente o comunque ne abbia la disponibilità) è obbligato alla rimozione del relitto, dopo aver ottenuto autorizzazione dalla Direzione del Porto e, qualora previsto, previo nulla osta dell’Autorità competente. Nel caso in cui egli non provveda immediatamente alla rimozione del relitto, provvederà la Direzione portuale addebitandone le spese al Proprietario, sia esso Armatore o Utente.

ARTICOLO 18. Divieti in ambito portuale.

18.1 E’ fatto assoluto divieto di:

  1. accendere fiamme libere ed utilizzare la fiamma ossidrica;

  2. imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose;

  3. sollevare il gambo del motore fuoribordo, sia quello principale sia quello ausiliario, durante l’ormeggio in Porto;

  4. utilizzare manichette per l’acqua dolce sprovviste del dispositivo di blocco automatico dell’erogatore;

  5. utilizzare proiettori e segnali acustici se non strettamente necessario;

  6. svolgere attività o comportamenti che possano disturbare la quiete altrui, in particolare non è consentito riprodurre

musica ad alto volume prima delle ore 10:00, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dopo le ore 22:00 sia a bordo delle imbarcazioni sia a terra; 7. svolgere tutti i lavori che comportino disagio o molestia agli altri Utenti, i quali, per potersi effettuare, devono essere eseguiti nell’area del Cantiere previo accordo con quest’ultimo, salvo espressa autorizzazione della Direzione del Porto. Le operazioni di alaggio e varo, riparazione o manutenzione, dovranno essere eseguite esclusivamente nelle zone di cantiere e negli spazi appositamente destinati dalla Direzione del Porto. L’utilizzo di attrezzature di sollevamento e movimentazione dovrà essere effettuato da personale specializzato del Cantiere o da questi espressamente autorizzato. Gli addetti alla manutenzione ovvero alle riparazioni non potranno in alcun modo ingombrare gli spazi non strettamente necessari, e dovranno attenersi alle disposizioni del presente Regolamento. 8. effettuare prove motori prima delle 09:00 del mattino e dopo le ore 20:0, e questo vale sia per i motori principali sia per quelli ausiliari. 9. svolgere attività di balneazione e immersione subacquea; 10. svolgere attività di pesca di qualsiasi organismo acquatico, da terra o da bordo, con qualsiasi attrezzo. Come anche l’attività di allevamento di esche vive mediante utilizzo di nasse e/o altri dispositivi immersi; 11. immergersipereffettuarevisite,interventieriparazionialleunità.Taliattivitàpotrannoesseresvoltesolamenteda personale specializzato ed autorizzato dalla Direzione de Porto; 12. ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, gommoni, etc.) o comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito; 13. eseguire lavorazioni e pitturazioni su moli, pontili e banchine; 14. fare docce, lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui moli, pontili e banchine e lavare le autovetture all’interno dell’area portuale. In caso di inosservanza, la Direzione del Porto provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato e a far pulire l’area interessata, addebitandone i costi all’Utente responsabile; 15. accedere alla Banchina se non si riveste la qualità di Concessionario, Gestore e/o suoi affidatari, Utente o suoi familiari od ospiti, Armatore, Custode o comunque incaricato di svolgere uno dei Servizi offerti e dopo autorizzazione della Direzione del Porto, come anche Autorità marittima e altre forze dell’ordine. E’ fatto quindi divieto agli estranei di accedere alle banchine di ormeggio; 16. effettuare modifiche o aggiunte alle attrezzature portuali, risultando quindi vietato mutare in qualsivoglia modo la destinazione d’uso stabilita dal Concessionario, dal gestore e/o suoi Affidatari di attrezzature, manufatti ed aree;

17. utilizzare i servizi igienici di bordo alle Unità che non siano munite di apposite vasche per la raccolta dei liquami e delle acque luride in genere. 18.2. Altresì, ed al contrario, è fatto obbligo di: 1. mantenere le Unità ormeggiate pulite ed in ordine. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all’Utente, la Direzione del Porto provvederà a pulire lo scafo e la coperta a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo all’Utente;

2. verificare costantemente che non vi siano infiltrazioni d’acqua in carena attraverso viti, tappi, sifoni, valvole, pompe, tubi, manicotti, flange di gomma poppiere, e controllare l’esistenza di eventuali incrinature o rotture dell’opera viva dello scafo e la presenza d’acqua all’interno dell’Unità dovuta a creste d’onde o a copiose e prolungate piogge, ed eventualmente sgottarla;

3. supervisionare sempre le operazioni d’ormeggio fatte dal personale autorizzato, accertandosi che funi, grilli, catene non siano carenti; nel caso che ciò si dovesse verificare, informare subito la direzione della gestione; 4. effettuare o far eseguire sotto la propria responsabilità la ventilazione naturale e/o forzata dei vani motori almeno 5 minuti prima dell’avviamento;

5. munire le cabine, gavoni, serbatoi, motori fuoribordo, strumentazioni, zattere ed altro di validi antifurto, chiusure, lucchetti, catene, marchingegni e preferibilmente a contrarre valida assicurazione/furto per detti o asportarli in capace borsone ad ogni rientro in porto 6. proteggere il natante/imbarcazione all’ormeggio, con non meno di 6 parabordi proporzionati ed efficienti laterali, oltre a quello di prua o poppa al fine di evitare danni a terzi.

7. gli Utenti, ovvero i Comandanti o gli Armatori ed eventuali Custodi delle Unità presenti sono tenuti: a) ad informare immediatamente la Direzione del Porto, in caso di accidentali versamenti di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili e ad adottare prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno; b) in caso di incendio, dovranno seguire quanto prescritto al successivo articolo 30.; c) prima della messa in moto dei motori, a provvedere all’aerazione del vano motore; d) a mantenere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo; e) a mantenere adeguatamente areati i compartimenti di bordo contenenti bombole gas liquido ed a verificare che le stesse siano mantenute perfettamente chiuse allorché non in uso e, soprattutto, prima di lasciare l’unità incustodita; f) ad effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente presso un impianto di rifornimento, evitando il travaso con contenitori mobili.

ARTICOLO 19. Divieto di scarichi a mare.

19.1. Sono vietati lo svuotamento di acque di sentina, di acque reflue, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell’ambito del porto, sia in acqua, sia sulle isole, banchine e pontili. 19.2. I rifiuti solidi devono essere riposti esclusivamente negli appositi contenitori di cui il Porto è dotato e devono essere sempre chiusi all’interno di idonei sacchetti.

19.3. I rifiuti (acque reflue e di sentina, batterie ed oli esausti) non devono essere mantenuti a bordo e devono essere scaricati negli appositi contenitori secondo quanto stabilito dalla Direzione del Porto, anche con l’ausilio degli Affidatari. 19.4 Per le esigenze personali devono essere usati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l’Unità sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere e trattare i liquami di bordo.

ARTICOLO 20. Norme per i proprietari di animali.

20.1. All’interno del Porto gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco e, comunque, devono essere tenuti al guinzaglio.

20.2. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell’ambito del porto possa arrecare molestia e disagio agli Utenti dello stesso. 20.3 I proprietari dovranno provvedere a rimuovere la sporcizia e gli escrementi prodotti dai loro animali.

ARTICOLO 21. Divieto di attività di commercio.

21.1. E’ vietato lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell’ambito del Porto, anche a bordo od a mezzo delle unità, se non previamente autorizzate dalla Direzione del Porto, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione, nelle aree appositamente destinate a tali funzioni. 21.2. I trasgressori saranno denunciati all’Autorità Competente.

ARTICOLO 22. Utenti in transito.

Gi Utenti degli ormeggi di transito possono usufruire dei Servizi sopra descritti, come di ogni altro servizio predisposto, secondo le modalità all’uopo previste, corrispondendo gli importi delle Tariffe in vigore.

ARTICOLO 23. Cantiere e ditte esterne.

23.1. Le prestazioni di alaggio e varo, assistenza, riparazione e raddobbo delle unità sono eseguite in via esclusiva dal Concessionario, dal Gestore e/o da suoi Affidatari. 23.2. Il varo, l’alaggio, le riparazioni, il carenaggio etc. delle unità nell’ambito portuale sono autorizzati soltanto nella zona cantieristica destinata a tale uso.

23.3. Il Titolare del Cantiere è obbligato a rispettare il presente Regolamento. 23.4. Non potranno essere occupate le strade di accesso al Porto, se non limitatamente al tempo necessario per le operazioni relative agli spostamenti e previa comunicazione alla Direzione del Porto, che vigilerà sull’esecuzione delle relative manovre. 23.5. Per il varo, l’alaggio e la movimentazione di unità ed accessori, non è consentito l’ingresso nel Porto di alcun mezzo mobile salvo quelli espressamente autorizzati dalla Direzione del Porto. 23.6 Il Concessionario, il Gestore e/o i suoi Affidatari si impegna e garantisce, limitatamente alla capacità dei mezzi disponibili, il servizio di alaggio di qualsiasi unità, anche non appartenente ai titolari di posti barca. 23.7 Le unità in sosta a terra, in tutta l’Area portuale non possono essere abitate per nessun motivo. 23.8. In casi particolari, e solo dopo scritta richiesta dell’Utente interessato, la Direzione del Porto può autorizzare lo svolgimento singolo di prestazioni del genere anzidetto, anche da parte di altre imprese specializzate, purché in possesso delle previste autorizzazioni ad operare in ambito demaniale marittimo. 23.9. E’ vietato l’ingresso in Porto di qualsiasi mezzo di lavoro che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione del Porto. In particolare il rifornimento di carburanti ai veicoli presenti in Porto è espressamente vietato.

ARTICOLO 24. Servizi igienici

24.1 I servizi igienici sono dislocati in varie parti del porto e sono di uso esclusivo degli Utenti e dei loro ospiti. 24.2. Sono altresì disponibili i servizi igienici con accesso facilitato, accessibili anche alle persone diversamente abili.

ARTICOLO 25. Accesso pedonale.

Tutti i percorsi pedonali del Porto sono di libero accesso e ad uso pubblico mentre l’accesso ai pontili è riservato agli Utenti, all’Armatore ai loro Ospiti e agli Equipaggi, al Concessionario, Gestore e/o suoi affidatari, come anche Autorità marittima e altre forze dell’ordine.

ARTICOLO 26. Accesso e parcheggio Veicoli.

26.1. L’accesso e la circolazione dei Veicoli all’interno dell’area portuale è consentita esclusivamente ai veicoli autorizzati ed ai veicoli diretti al Bar Ristorante presente all’interno del Porto.

26.2. L’accesso è inoltre consentito ai mezzi delle Forze di Polizia, a quelli impiegati in operazioni di soccorso, antincendio e antinquinamento ed alle operazioni di carico e scarico, se autorizzate. Al termine delle citate operazioni, i veicoli dovranno essere posteggiati nelle zone riservate a parcheggio. La sosta di veicoli in zona non consentita darà luogo all’immediata rimozione a rischio e spese dei rispettivi proprietari.

26.3. La velocità massima dei veicoli in ambito portuale è di 5 km/h. Salvo il caso di infrazione a norme specifiche del Codice della Navigazione, la circolazione pedonale e veicolare è regolata secondo il vigente “Codice delle Strada”. 26.4. Il punto di accesso degli autoveicoli è situato all’ingresso del Porto, dove è installato un impianto di regolamentazione degli accessi.

26.5. L’ingresso all’area di Cantiere, normalmente chiuso agli automezzi, può essere aperto per l’accesso dei soli mezzi di soccorso e di quelli espressamente autorizzati dalla Direzione del Porto. 26.6. Il traffico veicolare all’interno del porto deve svolgersi, esclusivamente, lungo gli itinerari e nelle sedi indicate dall’apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale. I motocicli (con motore termico e/o elettrico) possono viaggiare lungo le banchine principali e di transito ma non sui pontili galleggianti lungo i quali sono ormeggiate le Unità.

26.7. I cicli ed i motocicli devono essere posteggiati negli appositi spazi siti nell’intera area portuale. . 26.8. Tutti gli Utenti, per prelevare e/o depositare persone e/o bagagli, possono raggiungere con la propria autovettura il punto di sosta per carico e scarico più vicino alla propria imbarcazione. Al termine delle citate operazioni gli autoveicoli dovranno essere posteggiati negli appositi pubblici parcheggi. 26.9. Qualora i Veicoli siano trovati parcheggiati in modo irregolare, oppure improprio, la Direzione del Porto, di concerto con le Autorità competenti, provvederà alla rimozione degli stessi a spese dei proprietari. La rimozione forzata dell’autovettura sarà eseguita senza preavviso alcuno. I veicoli rimossi saranno trasportati in apposito spazio sito nel comprensorio del Porto, oppure presso autorimesse esterne all’Area portuale, a spese del proprietario per quanto attiene sia al trasporto, sia al deposito.

ARTICOLO 27. Vigilanza.

La Direzione del Porto provvede alla vigilanza e al controllo dell’area portuale 24 ore su 24, anche semplicemente con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza e/o di pattugliamento dedicato in ore notturne tramite personale appositamente istruito. Esercitando altresì il controllo sull’accesso dei Veicoli a partire dall’ingresso viario del Porto e, in caso di eventuali inadempienze, richiedendo l’immediato intervento delle Autorità competenti.

ARTICOLO 28. Condizioni meteo-marine avverse.

28.1. La Direzione del Porto, al fine di garantire la sicurezza degli Utenti in caso di particolari condizioni meteo-marine avverse, ha la facoltà di inibire l’accesso ai pontili, banchine ed aree portuali in genere. 28.2. La Direzione del Porto esporrà sempre il bollettino meteo almeno nella bacheca apposita situata sulla facciata della stessa direzione.

28.3. Tutti i titolari di Contratto di ormeggio devono predisporre idonee misure di protezione della propria Unità quali ad esempio parabordi in numero e tipologia sufficienti alla protezione della propria e delle altrui imbarcazioni, cime adeguate alla stazza della propria Unità, il tutto a propria cura e spesa.